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ART.1
Preambolo
Le parti rilevano che
l’informazione è oggetto di particolare tutela e
garanzia nel nostro ordinamento giuridico a
partire dall’art. 21 della
Costituzione.
In questo quadro si
inseriscono le norme volte a tutelare la
diffusione di prodotti editoriali, nonché la
fruizione degli stessi, da parte del pubblico dei
lettori.
Il legislatore si è,
inoltre, preoccupato di assicurare i mezzi di
informazione a mezzo stampa attraverso misure di
tutela. In questa direzione si colloca in
particolare l’art. 16 della legge 416/81 che
sancisce il dovere in capo alle imprese di
distribuzione di garantire, a parità di condizioni
rispetto ai punti di vendita serviti e al numero
di copie distribuite, il servizio di distribuzione
a tutte le testate giornalistiche che ne facciano
richiesta.
Nella stessa
direzione si muove anche il decreto legislativo
170/01 che definisce il sistema di vendita della
stampa quotidiana e periodica ribadendo che esso
si articola, su tutto il territorio nazionale, in
punti vendita esclusivi e non
esclusivi.
Tutti i punti di
vendita, per esercitare l’attività, devono
ottenere il rilascio di autorizzazione da parte
dei comuni; per le rivendite esclusive tale
autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani
comunali di
localizzazione.
La normativa prevede,
inoltre, che i punti di vendita esclusivi sono
tenuti a porre in vendita tutti i prodotti
editoriali che ne fanno richiesta assicurando
nella vendita parità di trattamento alle diverse
testate.
I punti vendita non
esclusivi, identificati negli esercizi elencati
espressamente nel decreto legislativo, sono quelli
che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati
alla vendita di quotidiani ovvero periodici,
essendo tenuti ad assicurare parità di trattamento
alle testate nell’ambito della tipologia
prescelta.
Rientrano, quindi,
nella dizione di punti vendita esclusivi sia le
rivendite che effettuano esclusivamente la vendita
di quotidiani e periodici sia i tradizionali
esercizi promiscui, attivati in vigenza della
legge 416/81, all’interno dei quali, assieme ai
giornali e alle riviste, sono poste in commercio
altre tipologie
merceologiche.
Sono invece da
considerare punti vendita non esclusivi sia gli
esercizi che hanno effettuato la sperimentazione
per la vendita di quotidiani e/o periodici, in
base alla legge 108/99 sia gli esercizi attivati
ai sensi del precitato decreto legislativo n.
170/01.
Da ciò discende
l’esigenza di un sistema di remunerazione a
percentuale – peraltro generalmente applicato in
tutti i paesi – liberamente pattuito tra le parti,
nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, previsti dalla legge e ai quali si
devono attenere gli esercizi esclusivi e quelli
non esclusivi.
Le parti concordano,
inoltre, nel ritenere che il processo di
distribuzione della stampa quotidiana e periodica
che trae origine dalle aziende editoriali,
passando eventualmente attraverso le imprese di
distribuzione nazionale e quelle di distribuzione
locale per giungere ai punti di vendita finali si
avvale di una serie di modelli negoziali atipici
nei quali la fornitura delle pubblicazioni avviene
a fronte dell’obbligo, da parte di chi le riceve,
di pagare il prezzo delle pubblicazioni, salvo che
le restituisca nei modi e nei termini
stabiliti.
Le parti concordano
di fare riferimento – ai fini dell’applicazione
dei modelli negoziali sopra richiamati – alla
definizione di prodotto editoriale contenuta nella
legge 62/01 e nella legge
47/48.
Tutto ciò premesso,
le parti ritengono che la legislazione particolare
riservata all’editoria determini la necessità di
una condivisione di norme pattizie riservate agli
esercizi esclusivi (per le loro caratteristiche di
professionalità) con una funzione complementare
rispetto alla normativa pubblica, facendo
riferimento al decreto legislativo 170/01 per la
stipulazione delle norme di seguito
convenute.
La rete di vendita
esclusiva svolge, infatti, nel nostro Paese un
ruolo centrale e di riferimento per la vendita del
prodotto editoriale in coerenza con i principi
costituzionali e legislativi sopra
richiamati.
^
^
^
ART.2
Definizioni
Le parti individuano
le seguenti definizioni allo scopo di indicare la
corretta interpretazione dei termini contenuti nel
presente Accordo e definire ruoli e funzioni degli
operatori della filiera della produzione, della
distribuzione e della diffusione del prodotto
editoriale quotidiano e
periodico.
_ Buono (sconto o omaggio)
^
^ Per buono (sconto o omaggio) si intende
un coupon stampato dall’editore o da un’azienda
autorizzata dallo stesso che consente
all’acquirente di ritirare, presso la rivendita,
un quotidiano o un periodico. Il buono può coprire
parzialmente (sconto) o totalmente (omaggio) il
prezzo al pubblico del prodotto editoriale cui lo
stesso fa riferimento e per tale valore viene
accreditato nel primo estratto conto
utile.
_ Carta da
collezione ^
^ Per carta da
collezione si intende il singolo elemento
illustrativo non destinato ad integrare un
periodico ma, eventualmente, destinato ad un mero
raccoglitore. Tale prodotto, di norma
commercializzato in bustine, deve essere comunque
registrato come periodico.
_ Circuito
distributivo ^
^ Per circuito
distributivo si intende la filiera del settore
composta dagli editori, dalle aziende che svolgono
l’attività di distribuzione nazionale e locale e
dai punti di vendita.
_ Codice a
barre ^
^ Per codice
a barre si intende la rappresentazione grafica del
corrispettivo numerico che permette, tramite
lettura ottica, l’identificazione univoca della
singola uscita del prodotto così come si presenta
per la messa in vendita. Lo standard prescelto
dalla filiera è la struttura EAN 13 con aggiunta
di un Add On di cinque
cifre.
_ Compiegamento
^
^ Per attività di
compiegamento (o abbinamento) si intende
l’operazione di unione preventiva alla messa in
vendita di due pubblicazioni o della pubblicazione
di riferimento con i relativi
inserti.
_ Distributore
locale
^
^ Per distributore
locale si intende l’impresa che, a livello locale,
effettua la distribuzione di prodotti editoriali
quotidiani e periodici.
_ Distributore
nazionale ^
^ Per distributore
nazionale si intende l’impresa che, a livello
nazionale, effettua la distribuzione di prodotti
editoriali quotidiani e
periodici.
_ Distribuzione
locale ^
^ Per attività di
distribuzione locale si intende l’attività
distributiva dei prodotti editoriali quotidiani e
periodici svolta nei confronti della rete di
vendita direttamente dall’editore o dai
distributori incaricati dall’editore o dal
distributore nazionale.
_ Editore
^
^ Per editore si
intende l’Azienda che realizza il prodotto
editoriale e svolge l’attività quale proprietaria
del prodotto fino al momento della vendita dello
stesso al lettore. L’editore può anche svolgere
l’attività di distribuzione.
_ Figurina
^
^ Per figurina si intende un elemento
illustrativo (di norma stampato) destinato ad
integrare un periodico (album) attraverso una
numerazione prestabilita dall’editore. Di norma le
figurine sono commercializzate in
bustine.
_ Inserti ^
^ Per inserti si
intendono i supplementi, i supporti integrativi
(esempio: VHS,DVD o CD) e gli altri beni ceduti
unitamente alle pubblicazioni di riferimento non
dotati di diffusione e prezzo di vendita
autonomi.
_ Materiale
promozionale ^
^ Per materiale promozionale si intende
il materiale destinato alla promozione del
prodotto editoriale da consegnare all’acquirente
(esempio: cartoline per giochi a
premi).
_ Permanenza
^
^ Con il termine
permanenza si intende il lasso di tempo nel quale
la rivendita deve assicurare la messa in vendita
del prodotto editoriale nelle modalità indicate
dall’editore, curandone la migliore esposizione
possibile.
_ Prezzo
defiscalizzato ^
^ Per prezzo
defiscalizzato si intende il prezzo di vendita al
pubblico del prodotto editoriale a cui viene
sottratta una percentuale di defiscalizzazione
definita dalle parti contraenti il presente
Accordo con protocollo separato. Sul prezzo
defiscalizzato vengono calcolati gli sconti
pattuiti.
_ Prezzo
di vendita al pubblico ^
^ Per prezzo di
vendita al pubblico si intende il prezzo del
prodotto definito dall’editore. Tale prezzo, nel
caso di prodotti in confezione, deve essere
indicato in maniera visibile. In caso di prodotti
da compiegarsi a cura del rivenditore la quota
parte del prezzo di vendita dei singoli componenti
dell’offerta editoriale dovrà essere indicata
sugli stessi, oppure, nel caso di offerta
editoriale indivisibile obbligatoria, su uno solo
dei componenti, in entrambi i casi sempre in
maniera visibile.
_ Prodotto
collezionabile ^
^ Per prodotto
collezionabile si intende la pubblicazione
periodica di durata di norma predeterminata e
destinata alla composizione di una collana
editoriale avente carattere omogeneo per
argomento.
_ Prodotto
editoriale ^
^ Il prodotto
editoriale quotidiano e periodico immesso nella
rete di vendita deve corrispondere alla
definizione di cui all’art. 1 della legge 62/01 e
assolvere agli obblighi di cui al combinato
disposto degli articoli 2 e 5 della legge 47/48
salvo quanto stabilito dall’articolo 16 della
legge 62/01.
Le norme stabilite
nel presente Accordo si applicano ai prodotti
editoriali quotidiani e periodici e non ai
prodotti:
a)
non considerati quotidiani o periodici dalle
vigenti norme;
b)
che giungano alle rivendite non in base ai modelli
negoziali descritti nel
preambolo;
c)
non editoriali.
Nel presente Accordo
il prodotto editoriale quotidiano e periodico
viene, per brevità, altresì definito “prodotto
editoriale”, “pubblicazione” o
“prodotto”.
Il prodotto corredato
dai relativi inserti o composto da pubblicazioni
di norma vendute in forma autonoma e avviate
separatamente al punto vendita costituisce, nella
messa in vendita, un’offerta editoriale
indivisibile: opzionale, qualora l’acquirente
possa scegliere tra una o più proposte, oppure
obbligatoria.
_ Prodotto
ricopertinato ^
^ Per prodotto
ricopertinato si intende un prodotto editoriale
singolo o composto da un insieme di diversi numeri
della stessa testata fisicamente legati o
assemblati e dotato di una nuova copertina.
Nel caso di prodotto composto è necessaria una
registrazione autonoma.
_ Prodotto
ridistribuito ^
^ Per prodotto
ridistribuito si intende il prodotto immesso
nuovamente nel circuito distributivo nella
medesima area geografica. A tale categoria
appartiene anche il prodotto costituito da
confezioni (busta o altro contenitore) di diversi
numeri della stessa pubblicazione o di
pubblicazioni diverse già immessi precedentemente
nel circuito distributivo in forma commerciale
singola o accorpata. In questa categoria non
rientrano i prodotti sottoposti a
test.
_ Remunerazione
^
^ La remunerazione
è costituita dagli sconti e dai sovrasconti
riconosciuti ai rivenditori per l’attività di
vendita.
_ Ristampe
^
^ Per ristampe si
intendono le nuove stampe di periodici o di
offerte editoriali avviati alla vendita nel primo
periodo di vita commerciale e le nuove stampe di
periodici o di offerte editoriali che recano,
stampati sulla copertina (non mediante adesivi,
bollini o sticker ovvero ancora quando
l’indicazione “ristampa” sia stampata su supporto
cartaceo diverso da quello della pubblicazione),
l’indicazione “ristampa” e un nuovo codice a
barre.
_ Rivendita
^
^ Per rivendita si
intende il punto di vendita esclusivo di
quotidiani e periodici come definito dal decreto
legislativo 170/01.
_ Sottotitolo
^
^ Qualora la
scritta di maggiore visibilità che
contraddistingue il prodotto editoriale differisca
dal titolo, la stessa deve essere indicata nei
documenti di fornitura e richiamo resa come
“sottotitolo”.
_ Supplemento
^
^ Il supplemento
autonomo viene avviato alla vendita come
supplemento dotato di diffusione e prezzo autonomi
rispetto alla pubblicazione di
riferimento.
_ Titolo
^
^ Per titolo di una
pubblicazione si intende la testata registrata
dall’editore. Di norma il titolo coincide con la
scritta di maggiore visibilità che
contraddistingue il prodotto
editoriale.
^
^
^
ART. 3
Agibilità della
rete di vendita
Le parti sottolineano
l’importanza della rete delle Rivendite esclusive,
come terminale principale, imprescindibile e
strategico del processo di diffusione dei prodotti
editoriali.
Tale ruolo centrale
della rete di vendita esclusiva deve essere svolto
in coerenza con i principi costituzionali e
legislativi richiamati nel Preambolo. Ne consegue
l’esigenza di individuare criteri di agibilità
della rete di vendita esclusiva compatibili con le
esigenze del pubblico dei lettori, in modo che sia
garantita la circolazione della libera espressione
del pensiero e il pluralismo dei mezzi di
informazione rappresentati dai prodotti editoriali
quotidiani e periodici.
Allo scopo di
garantire al pubblico degli acquirenti potenziali
la massima possibilità di acquisto dei prodotti
editoriali, l’orario di funzionamento dei punti
vendita esclusivi non deve essere inferiore alle
12 ore giornaliere dal lunedì al sabato ed almeno
sino alle 13 della domenica, fatto salvo quanto
previsto successivamente. Per ogni singola
Rivendita la Commissione Provinciale di cui al
successivo art. 4 individuerà l’orario ottimale di
funzionamento in relazione alle esigenze di
mercato e distributive della singola
zona.
Ogni Rivendita deve
esporre un cartello con l’orario di attività e in
caso di chiusura deve indicare le tre Rivendite
esclusive più vicine
aperte.
Le pubblicazioni
devono essere poste in vendita subito dopo il loro
ricevimento con tempestività ed impegno
professionale tali da favorire lo sviluppo della
loro diffusione.
I riposi facoltativi
potranno essere fruiti nei limiti di seguito
indicati tenendo conto dell’esigenza che venga
sempre assicurata l’apertura di almeno il 50 per
cento delle rivendite esclusive esistenti nei vari
comuni secondo una preventiva programmazione,
salvaguardando le esigenze di vendita nelle
singole zone:
-
le chiusure domenicali possono essere esercitate
con cadenza quattordicinale;
-
le chiusure annuali possono essere esercitate sino
ad un massimo di tre settimane: due settimane
consecutive possono essere fruite nei periodi 2
agosto-15 agosto o 17 agosto-30 agosto; la terza
settimana può essere goduta o all’inizio del primo
periodo sopra indicato (2 agosto-15 agosto) oppure
alla fine del secondo periodo indicato (17
agosto-30 agosto), pure in forma parziale,
ma esaustiva e non frazionabile; detta terza
settimana può essere in alternativa goduta, pure
in forma parziale, ma esaustiva e non
frazionabile, anche in altro periodo dell’anno,
secondo una preventiva programmazione coordinata
dalla Commissione Provinciale di competenza di cui
al successivo art. 4; le chiusure annuali
assorbono eventuali ricorrenze sotto specificate
che dovessero essere comprese nelle settimane di
fruizione.
Durante il periodo
coincidente con le chiusure annuali è sospeso
l’esercizio facoltativo delle chiusure
domenicali.
Avendo la
programmazione delle chiusure annuali suesposta
carattere profondamente innovativo, la stessa è da
considerarsi sperimentale e applicata nei due
periodi estivi successivi alla firma dell’Accordo.
Entro il 30 novembre dell’anno relativo al secondo
periodo estivo le parti esamineranno la
funzionalità della programmazione, valutando
eventualmente il mantenimento delle relative norme
o la loro modifica.
Nel caso in cui non
si trovi un accordo fra le parti entro il 31
gennaio dell’anno successivo, riavranno vigenza le
norme previste in materia di agibilità della rete
contenute nell’Accordo Nazionale 4 marzo 1994
(artt. 2 e 3).
La rete di vendita
esclusiva deve garantire la messa in vendita delle
pubblicazioni ricevute tutti i giorni ad
esclusione delle seguenti
festività:
-
1 gennaio;
-
lunedì di Pasqua;
-
16 agosto;
-
25 e 26 dicembre.
La chiusura pomeridiana
facoltativa, dopo le ore 13, è attuabile nelle
seguenti giornate:
-
tutte le domeniche;
-
6 gennaio;
-
25 aprile;
-
1 maggio;
-
2 giugno;
-
15 agosto;
-
1 novembre;
-
8 dicembre.
Infine è prevista la
possibilità di posticipare l’apertura dei punti di
vendita esclusivi nella giornata del 2 maggio.
Tale apertura deve comunque avvenire entro le ore
12.
^
^
^
ART. 4
Commissioni sulla
agibilità della rete
La
realizzazione della più ampia agibilità possibile
della rete e la verifica periodica della
rispondenza alla luce delle esigenze espresse
dalle Parti, sono esercitate da una apposita
Commissione Nazionale incaricata di definire i
problemi connessi alla funzionalità della rete
stessa. A tale Commissione Nazionale partecipano
pariteticamente le Parti
interessate.
La Commissione
Nazionale ha sede presso gli uffici della F.I.E.G.
di Milano.
Alla Commissione
Nazionale è affidato prioritariamente il compito
di indicare metodi e criteri per realizzare e
garantire, nella misura più estesa possibile, la
agibilità della rete di vendita in tutti i giorni,
salvo quanto previsto al precedente art. 3, ed ha
il compito di coordinare la fruizione dei riposi
facoltativi di cui all’articolo
precedente.
Devono essere sempre
salvaguardate le esigenze di vendita nelle singole
zone e non è consentita la chiusura nelle località
in cui vi sia un solo rivenditore, ove lo stesso
non garantisca l’effettuazione della vendita
provvisoria delle pubblicazioni quotidiane e
periodiche a cura di altro esercizio commerciale
localizzato nelle vicinanze del punto di
vendita.
Eventuali richieste
di fruizione di chiusura previste in periodi
diversi da quanto indicato all’articolo precedente
devono pervenire alla Commissione Nazionale in
forma scritta, a cura della Commissione
Provinciale, entro e non oltre il 31 marzo. Non
saranno prese in considerazione richieste che
perverranno dopo tale
data.
Vengono istituite
inoltre apposite Commissioni Provinciali, composte
dai rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie
del presente Accordo, tramite delegati che operano
principalmente in ambito locale, comunque
integrate con la partecipazione delle Aziende di
distribuzione locale interessate, col compito di
svolgere un monitoraggio sullo stato di agibilità
della rete.
Compito di tali
Commissioni è di verificare l’osservanza dei
criteri di agibilità previsti dal presente
Accordo, di determinare l’orario ottimale di
attività all’interno delle singole piazze e la
corretta apposizione dei cartelli degli orari di
apertura recanti, in caso di chiusura,
l’indicazione delle Rivendite esclusive più vicine
aperte. Le Commissioni Provinciali devono
verificare che in occasione delle chiusure annuali
sia garantita una corretta copertura del
territorio in base alle esigenze di mercato delle
singole zone e devono coordinare, programmare ed
autorizzare le richieste di fruizione della terza
settimana di chiusura annuale, non fissata dalla
Commissione Nazionale.
La Commissione
Nazionale, su proposta delle Commissioni
Provinciali, fissa anche le date di svolgimento
delle chiusure annuali per le località di
interesse turistico e di villeggiatura che non
possono fruirne nel periodo
estivo.
L’attività delle
Commissioni che devono svolgere il monitoraggio si
esplicherà attraverso la raccolta dei dati messi a
disposizione dagli Editori e dalle imprese di
distribuzione locale, nonché attraverso la
disamina dei dati suddetti e la loro valutazione.
La segreteria delle Commissioni Provinciali e la
funzione di coordinamento viene assicurata dalla
Federazione Italiana Editori
Giornali.
^
^
^
ART. 5
Chiusure non
previste dall’Accordo
Nazionale
Qualsiasi
motivo di ostacolo al regolare svolgimento
dell’attività di rivendita di quotidiani e
periodici deve essere tempestivamente segnalato,
oltrechè al soggetto che svolge l’attività di
distribuzione locale, alla competente Commissione
Provinciale tramite una nota scritta
giustificativa, per l’opportuna
disamina.
Il coordinatore della
Commissione, vagliando la nota giustificativa, può
effettuare un primo intervento sulla rivendita
interessata finalizzato all’osservanza delle norme
del presente Accordo in materia di
agibilità.
^
^
^
ART. 6
Affissione delle
locandine e propaganda
promozionale
Al fine di richiamare
l’attenzione del lettore sul prodotto, le Aziende
Editoriali possono avvalersi della esposizione di
locandine sul punto di vendita. I rivenditori di
prodotti editoriali devono curare e/o consentire
la corretta e proporzionale esposizione del
materiale ricevuto. Su tale tema, le
Organizzazioni dei Rivenditori, anche a livello
locale, formuleranno proposte.
In occasione del
lancio o del rilancio di prodotti editoriali
quotidiani e periodici, le rivendite devono
riservare un maggior spazio espositivo,
limitatamente ai primi due numeri, alle locandine
inviate dalle Aziende
interessate.
Questo criterio sarà
applicato anche in occasione di rilanci
programmati.
^
^
^
ART. 7
Classificazione dei
prodotti editoriali quotidiani e
periodici
Le parti ritengono
che per rendere più efficiente la distribuzione
del prodotto editoriale siano
indispensabili:
- la presenza del
codice a barre, in prima pagina per i quotidiani
e in prima o quarta di copertina per i
periodici, o comunque in posizione leggibile,
anche sull’inserto da compiegare facente parte
di un’offerta editoriale
opzionale;
- l’indicazione, nei
documenti scambiati tra la rete di vendita e la
rete di distribuzione, anche del
sottotitolo;
- la presenza
visibile del prezzo di vendita del
prodotto.
Il prodotto
editoriale viene così
classificato:
- A) prodotto immesso
per la prima volta nel circuito distributivo che
riporta, in posizione visibile esternamente, le
indicazioni relative al numero progressivo della
pubblicazione, alla periodicità e il codice a
barre.
A questa categoria appartengono anche
le ristampe e il prodotto ricopertinato che
riportino stampati, numero progressivo,
periodicità e codice a barre. Appartengono anche
le singole uscite di riedizioni del prodotto
“collezionabile” che, anche senza alcun
mutamento editoriale, siano immesse nuovamente
nel circuito distributivo, purché siano
riportati in posizione visibile sulla confezione
un nuovo codice a barre che specifichi il
numero di edizione e le altre indicazioni di cui
sopra.
- B) prodotto avviato
alla vendita come supplemento autonomo. Tale
prodotto deve riportare in posizione visibile
l’indicazione “supplemento”, il proprio codice a
barre e la testata di riferimento.
Rientrano
in questa categoria anche le figurine e il
prodotto ridistribuito con nuovo codice a barre,
numero progressivo e periodicità.
- C) prodotto
ridistribuito con proprio codice a barre e
periodicità costituito da confezione di diversi
numeri della stessa pubblicazione, oppure da una
busta o da altro contenitore contenente
pubblicazioni varie già immesse in precedenza
nel circuito distributivo, in forma commerciale
singola o accorpata.
Rientrano in questa
categoria anche le carte da
collezione.
^
^
^
ART. 8
Remunerazione per
l’attività di vendita
La remunerazione
riconosciuta alla rete per l’attività di vendita è
calcolata sulla base del prezzo di copertina
defiscalizzato di cessione al pubblico dei
prodotti editoriali. La quota di defiscalizzazione del
prezzo è definita fra le Parti con protocollo
separato, in relazione ai mutamenti legislativi in
tema fiscale.
Il soggetto che
effettua la distribuzione locale non deve
applicare alcuna percentuale di defiscalizzazione
sul prodotto ridistribuito alla rete di vendita
qualora l’Editore dichiari di aver già assolto
l’I.V.A. sul medesimo prodotto optando per il
sistema di calcolo dell’imposta sulla base della
resa forfetaria conformemente alla vigente
legislazione fiscale.
La remunerazione è
effettuata in misura percentuale, con i seguenti
sconti, facendo riferimento alla classificazione
del prodotto di cui all’art.
7:
-
per i prodotti classificati alla lettera A): 19%
sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione
al pubblico;
-
per i prodotti classificati alla lettera B): 24%
sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione
al pubblico;
-
per i prodotti classificati alla lettera C): 29%
sulla base del prezzo defiscalizzato di cessione
al pubblico.
Il primo numero delle
pubblicazioni di nuova uscita e le enciclopedie
esclusivamente alfabetiche e composte di soli
fascicoli cartacei destinate ad essere rilegate in
volumi, nonché le relative copertine e
raccoglitori, sono soggetti ad uno sconto
supplementare del 5% sulla base del prezzo
defiscalizzato di cessione al
pubblico.
Tutti i prodotti,
qualora privati dall’Editore anche di un solo
elemento indicato nell’art. 7, saranno soggetti ad
un ulteriore sconto del 5% sulla base del prezzo
defiscalizzato di cessione al
pubblico.
Le pubblicazioni
quotidiane non saranno soggette a tale sovrasconto
nel caso in cui non sia esplicitata solamente la
periodicità.
Le Aziende Editoriali
praticheranno, inoltre, i seguenti sovrasconti sul
prezzo defiscalizzato nelle occasioni sotto
specificate:
- quotidiani editi il
27 dicembre, sovrasconto dell’8%;
- periodici
settimanali editi nella settimana di Natale,
sovrasconto del 6%;
- periodici
quindicinali editi nella seconda quindicina di
dicembre e mensili editi nel mese di dicembre,
sovrasconto del 3%.
Le Parti
concordano che per mensili editi nel mese di
dicembre si intendono quelli che riportano, come
data commerciale, la dicitura “dicembre”, anche
nel caso di numeri doppi.
I sovrasconti sopra
indicati saranno direttamente accreditati alla
consegna del prodotto al quale fanno riferimento,
a partire dal mese di dicembre del terzo anno di
vigenza del presente Accordo. Per i primi due
esercizi, relativamente a tali sovrasconti,
rimarranno in vigore le norme previste
nell’Accordo nazionale 4 marzo
1994.
Le Aziende Editoriali
comunicheranno alle Organizzazioni dei Rivenditori
i numeri sui quali verranno applicati gli
sconti di cui sopra.
Quando un’Azienda
Editoriale fornisce un prodotto con uno o più
inserti avviati separatamente, è riconosciuto,
alla rete di vendita, un sovrasconto in cifra
fissa pari a 0,0185 euro per ogni inserto
compiegato al prodotto
venduto.
Nel caso in cui
l’Azienda Editoriale stabilisca un prezzo di
vendita del prodotto editoriale maggiorato in
coincidenza con la presenza di uno o più inserti e
lo sconto sull’aumento di prezzo dell’offerta
editoriale indivisibile non copra interamente il
sovrasconto di 0,0185 euro, alla rete di vendita è
riconosciuta la differenza di sconto fino a
concorrenza del sovrasconto sopra
definito.
Nel caso in cui
invece lo sconto su tale aumento di prezzo di
vendita del prodotto editoriale copra interamente
il sovrasconto di 0,0185 euro, e tale aumento sia
inferiore ai 5 euro, alla rete di vendita è
riconosciuta una remunerazione 0,0037 euro per
ogni inserto compiegato ad una copia venduta
dell’offerta editoriale
indivisibile.
Nel caso in cui
l’offerta editoriale indivisibile sia composta da
soli quotidiani di norma venduti in forma autonoma
e avviati separatamente al punto vendita, alla
rete di vendita che effettua il compiegamento è
riconosciuto un sovrasconto di 0,0185
euro.
Nel caso in cui
l’offerta editoriale indivisibile sia composta da
prodotti con periodicità tra loro diversa e di
norma venduti in forma autonoma e avviati
separatamente al punto vendita, alla rete di
vendita che effettua il compiegamento è
riconosciuto un sovrasconto di 0,0037
euro.
Alla rete di vendita
non è dovuto alcuno sconto supplementare per i
prodotti contenenti inserti giunti già compiegati
al rivenditore.
Alle strutture di
vendita che operano nel regime di ritiro al banco
è riconosciuto, infine, uno sconto supplementare
dell’1% sul prezzo defiscalizzato, rispetto agli
sconti sopra definiti.
La distribuzione del
materiale promozionale fornito dall’Azienda
Editoriale non è soggetta a
sovrasconto.
Tutte le
remunerazioni, definite nei commi precedenti, sono
correlate all’osservanza delle previsioni
normative contenute nel presente
articolo.
Le Aziende Editoriali
comunicano alla rete di vendita, con la necessaria
tempestività e chiarezza, le iniziative da
attuarsi attraverso buoni sconto o omaggio. Tali
buoni sono richiamati con cadenza settimanale, per
il loro accredito.
^
^
^
ART.9
Cambio e cessazione
di Impresa di distribuzione
locale
Cessazione di una
pubblicazione
Nel caso di cambio di
Impresa di distribuzione locale o di cessazione
della stessa, salvo accordo tra Distributori
coinvolti nonché previa comunicazione alle
Organizzazioni Sindacali locali dei Rivenditori
aderenti alle strutture firmatarie del presente
Accordo, le copie di resa sono riconsegnate e
addebitate all’Impresa che ne ha effettuato la
distribuzione in occasione della loro naturale
scadenza, qualora non vengano richiamate in resa
anticipata, fino a copertura del credito della
stessa Impresa di distribuzione locale. Eventuali
eccedenze saranno rese alla nuova Impresa di
distribuzione su indicazione dei singoli Editori,
sempre nel rispetto del periodo di validità della
stessa resa.
Nel caso di
cessazione dell’attività dell’Impresa di
distribuzione e in assenza della possibilità di
restituzione delle copie di resa all’Impresa di
distribuzione che le ha fornite, le
Amministrazioni Editoriali interessate
comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali dei
Rivenditori o alle singole Rivendite la
destinazione di tali copie e le modalità di
accredito delle stesse.
Nel caso di
cessazione di una pubblicazione, l’Amministrazione
Editoriale interessata, o per essa l’Impresa di
distribuzione, deve effettuare il richiamo resa
entro e non oltre 10 giorni dal termine della
periodicità. Decorso tale termine, la rete di
vendita comunicherà al soggetto che effettua la
distribuzione locale la presenza delle copie in
edicola. Entro quattro giorni dal ricevimento
della comunicazione il soggetto che effettua la
distribuzione locale provvederà al relativo
richiamo in resa.
^
^
^
ART. 10
Processo di
distribuzione della stampa
Il processo di
distribuzione della stampa coinvolge tutti i
soggetti della filiera con ruoli e compiti diversi
ma finalizzati al raggiungimento di un obiettivo
finale comune.
In questo quadro
l’Azienda Editoriale (Editore) e/o di
Distribuzione nazionale svolge i seguenti
compiti:
1) determina
la strategia di posizionamento del prodotto sul
mercato, definendo le variabili di marketing
relative all’offerta del prodotto
stesso;
2) definisce
la strategia di commercializzazione del prodotto,
fissando la politica di copertura del territorio e
la conseguente tiratura;
3) determina
autonomamente la fornitura da inviare in sede
locale per soddisfare le esigenze diffusionali dei
singoli punti di vendita, compatibilmente con le
esigenze di economicità dell’Azienda stessa,
utilizzando oltre i dati di fornito anche quelli
di resa ove possibile comunicati dall’Impresa di
distribuzione locale;
4) fornisce i
prodotti all’Impresa di distribuzione locale o
direttamente ai punti di vendita (in quest’ultimo
caso l’Editore svolge i compiti del Distributore
Locale)
Nei documenti
scambiati tra Azienda Editoriale e Impresa di
distribuzione locale devono comparire i seguenti
elementi:
- titolo e, ove
presente, sottotitolo del prodotto editoriale
quotidiano o periodico;
- data/numero del
prodotto editoriale;
- periodicità;
- codice di
identificazione della
pubblicazione;
- classificazione
delle pubblicazioni con riferimento alle fasce
di classificazione del prodotto editoriale
quotidiano e periodico;
- prezzo di vendita
al pubblico;
- prezzo di cessione
alla Rivendita;
- sconto di cessione
alle Rivendite;
- percentuale di
defiscalizzazione.
Gli elementi di cui sopra
vengono messi a disposizione delle parti
contraenti e degli utilizzatori del sito Inforiv,
contestualmente all’entrata in vigore dell’Accordo
nazionale.
5) comunica
alla rete di vendita, direttamente o per tramite
del Distributore Locale, eventuali iniziative
editoriali che richiedono la fattiva
collaborazione della rete
stessa;
6) provvede
all’addebito ed all’incasso del valore del venduto
nei confronti dell’Impresa di distribuzione
locale;
7) effettua
controlli di verifica delle copie rimaste
invendute;
8) fornisce ai
Rivenditori, ove disponibili e qualora richiesti,
i numeri arretrati delle pubblicazioni di durata
predeterminata, tramite l’Impresa di distribuzione
locale o direttamente al punto
vendita.
L’attività di
distribuzione locale, svolta direttamente dagli
Editori o dai Distributori Locali incaricati,
dovrà essere eseguita secondo i principi e con le
modalità di seguito
indicate:
1.
assicurando la migliore diffusione dei prodotti,
anche attraverso autonomi interventi durante il
periodo di vendita del prodotto stesso, in modo da
massimizzare le vendite e contenere il numero
delle copie invendute ed ottimizzare i punti di
vendita esauriti, coerentemente con le indicazioni
editoriali di commercializzazione, tenuto anche
conto dei dati storici e statistici del singolo
punto vendita;
2.
emettendo la bolla di consegna con il dettaglio
dei prodotti editoriali che vengono forniti al
singolo Rivenditore indicando:
Sezione
consegna
- numero: per i
quotidiani potrà essere utilizzata la data, per
i periodici il numero;
- titolo e, ove
presente, il sottotitolo: il titolo andrà
inserito nella prima riga, il sottotitolo nella
seconda;
- fornito: copie
fornite;
- prezzo lordo: il
prezzo di vendita al pubblico (6
caratteri);
- prezzo netto di
cessione al Rivenditore (8 caratteri comprensivi
di 4 decimali);
- prezzo netto della
pubblicazione chiamata in resa;
- copie rese: copie
che il Rivenditore rende;
- fornito precedente:
copie fornite del numero
precedente;
- periodicità
(Q-S-M-A), variazione prezzo (+ o -),
classificazione (categoria A, B e C),
defiscalizzazione e sconto (unico carattere che
individui anche eventuali
sovrasconti).
Sezione
resa
- numero/data delle
copie richiamate in resa;
- codice
identificativo della pubblicazione. Il massimo
spazio da dedicare quest’informazione è di 9
caratteri (ISSN + variante
prodotto);
- prezzo netto della
pubblicazione chiamata in resa;
- titolo/sottotitolo
(vedi punto 2);
- copie rese: copie
che il Rivenditore rende;
- prezzo lordo: si
riferisce alla pubblicazione chiamata in
resa.
Nel caso di prodotti
inviati con pagamento al richiamo della resa, la
sezione consegna deve riportare, al momento del
richiamo in resa, nella seconda riga destinata al
sottotitolo della pubblicazione, la data di
distribuzione della stessa, compatibilmente con
gli spazi dedicati al
sottotitolo.
3.
Provvedendo al trasporto dei prodotti – di
norma in forma assemblata – e al ritiro delle
copie invendute ai punti di vendita organizzando
in via del tutto autonoma i servizi di trasporto,
franco punto vendita, fatte salve le consuetudini
in atto determinate da elementi oggettivi di
difficoltà di accesso. Tale attività è svolta in
modo da garantire la compatibilità territoriale
della consegna dei prodotti editoriali quotidiani
e periodici ai Rivenditori secondo il calendario
di uscita delle pubblicazioni predisposto
dall’Editore ed in tempi ottimali per la vendita,
con impegno professionale adeguato, assicurando
comunque, in accordo con l’Editore, la
distribuzione e la consegna dei prodotti ai punti
di vendita anche in situazioni di emergenza e
straordinarietà. Sono confermate le situazioni in
atto di ritiro al banco delle pubblicazioni da
parte dei Rivenditori, salvo richieste di
introduzione del servizio franco punto di vendita
presentate da almeno tre quarti delle Rivendite
operanti nella piazza e/o dall’Azienda che svolge
l’attività di distribuzione locale per le quali,
in entrambi i casi, vi sia parere favorevole della
Commissione di cui all’art. 15. Le strutture
locali delle Organizzazioni firmatarie del
presente Accordo rappresentano al soggetto che
svolge l’attività di distribuzione le esigenze
della rete di vendita in merito agli orari di
consegna dei prodotti, al fine di ottimizzare il
servizio; la Rivendita non è tenuta a
corrispondere al soggetto che svolge l’attività di
distribuzione alcun compenso qualora non
sussistano consuetudini determinate da oggettive
difficoltà di accesso al punto vendita medesimo
legate allo svolgimento del servizio di trasporto
delle pubblicazioni o qualora il soggetto che
svolge l’attività di distribuzione non presti
servizi non specificatamente previsti come a suo
carico nel presente Accordo;
4.
eseguendo giornalmente il conteggio delle copie
invendute, restituite da tutti i punti di vendita
verificandone la consistenza nonché l’integrità
indicandone il relativo valore in estratto
conto;
5.
rendendo disponibili
all’Editore con la massima tempestività i dati di
distribuzione, di vendita e di resa relativi alle
testate dello stesso Editore sia in forma
complessiva che per singolo punto di vendita, a
livello di singola uscita;
6.
effettuando rilevamenti, in
collaborazione con la rete di vendita;
7.
effettuando la consegna, ai punti di vendita,
del materiale espositivo e del materiale
informativo inerente eventuali iniziative
editoriali che richiedono la collaborazione della
rete di vendita;
8.
assicurando la tempestiva comunicazione
scritta di eventuali iniziative editoriali che
richiedano la collaborazione della rete di
vendita, utilizzando la bolla di
consegna;
9.
emettendo il documento di richiamo resa nei tempi
indicati nell’ultimo comma del presente articolo,
con i necessari elementi previsti al precedente
n.2;
10.
richiamando in resa per almeno due volte
successive, a distanza di dieci giorni, il
prodotto che ha cessato la
pubblicazione;
11.
emettendo estratto conto per i prodotti
consegnati, accreditando le copie di resa
restituite nei tempi e nei modi definiti nel
presente Accordo;
12.
fornendo documentazione contabile distinta per i
prodotti normati dal presente Accordo, nonché
esponendo nell’estratto conto in forma separata e
distinta gli importi relativi ai prodotti non
normati dal presente Accordo;
13.
informando in tempo utile i Rivenditori soggetti
ad eventuale sospensione delle forniture delle
pubblicazioni, motivandone le
ragioni;
14.
consentendo, in caso di sospensione delle
forniture di prodotto editoriale, la resa delle
pubblicazioni via via scadute durante il periodo
di sospensione;
15.
consentendo, in caso di interruzione definitiva
del rapporto commerciale con il soggetto che
svolge l’attività di distribuzione locale, la resa
totale del prodotto giacente non scaduto, con le
modalità stabilite dal soggetto che svolge
l’attività di distribuzione;
16.
fornendo mensilmente, se richiesto dalla singola
Rivendita di volta in volta per giustificati
motivi, documentazione contabile che consenta un
adeguato riscontro delle pubblicazioni in
pagamento differito giacenti presso il punto
vendita.
Il punto di vendita
(Rivenditore) svolge i seguenti
compiti:
1.
riceve e mette in vendita al dettaglio tutti i
prodotti forniti esclusivamente dall’Azienda
Editoriale o dalla Impresa di distribuzione locale
incaricata dalla stessa con la tempestività, la
continuità e l’impegno professionale adeguati per
favorire lo sviluppo della loro diffusione,
assicurando nella vendita parità di trattamento
alle diverse testate;
2.
comunica al soggetto che svolge l’attività di
distribuzione locale, subito dopo il ricevimento,
le copie danneggiate o prive di supporti
integrativi o altri beni allegati, che restituirà con comunicazione
nel documento di richiamo resa del giorno
successivo, tenendo separato tale prodotto dalla
resa del numero precedente;
3.
assicura la migliore diffusione dei
prodotti;
4.
effettua, ove indicato, le necessarie operazioni
di compiegatura o abbinamento di componenti di
prodotto editoriale che siano stati consegnati
separatamente al punto vendita, in modo da
presentare al consumatore l’offerta di prodotto
prestabilita, con le modalità e la remunerazione
di cui al precedente art. 8;
5.
restituisce il prodotto rimasto invenduto – di
norma in forma assemblata -, completo di supporti
integrativi o altri beni allegati, esclusivamente
a seguito del documento di richiamo resa
predisposto dal soggetto che esercita l’attività
di distribuzione, compilandolo puntualmente e
correttamente secondo i criteri contenuti nel
presente articolo; residui di copie eventualmente
dimenticate e non restituite per errore al momento
del loro richiamo in resa saranno accettate
eccezionalmente, e nel caso in cui non siano
intervenuti più richiami resa, solo con il numero
successivo;
6.
fornisce i dati di giacenza dei prodotti in corso
di vendita;
7.
paga i prodotti al soggetto che svolge l’attività
di distribuzione locale, nei modi e nei termini
previsti nel presente Accordo, prestando idonee
garanzie che tengano conto delle caratteristiche –
eventualmente sopravvenute – di solvibilità del
punto di vendita e siano rapportate alla valenza
temporale di verifica dell’avvenuto pagamento dei
prodotti editoriali e alle modalità dello
stesso;
8.
garantisce il massimo della visibilità al prodotto
editoriale sia attraverso l’esposizione del
prodotto stesso che del materiale
espositivo;
9.
riserva gli spazi espositivi della struttura di
vendita esclusivamente alle pubblicazioni, in
coerenza con le normative
vigenti;
10.
non attua forme di commercializzazione dei
prodotti difformemente dalle norme previste dal
presente Accordo né dà in lettura a nessun titolo
e per nessun motivo le pubblicazioni poste in
vendita.
Norme
transitorie Le
Parti ritengono che le modalità di esecuzione del
processo distributivo di cui all’art.10
corrispondono alle comuni esigenze dei comparti
della filiera distributiva; a tal fine, entro 60
giorni dall’entrata in vigore del presente
Accordo, le Parti si impegnano a valutare
congiuntamente la coerenza tra i principi espressi
nella nuova disciplina e la prassi in vigore anche
a livello locale.
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ART. 11
Rapporto di
fornitura delle
pubblicazioni
Le Parti, al fine di
stabilire un più organico raccordo tra le fasi
della distribuzione e della vendita, si impegnano
a promuovere forme di consultazione, nell’ambito
della Commissione di cui all’art. 15, che
consentano alle Organizzazioni dei Rivenditori di
esprimere pareri e formulare richieste che – sulla
base di documentate rilevazioni – si propongano di
armonizzare i programmi elaborati dalle singole
Aziende Editoriali con la potenzialità effettiva
del mercato attraverso l’ottimizzazione delle
forniture.
Le Parti sottolineano
la necessità di accelerare il processo di
informatizzazione della rete di vendita al fine di
rendere più agevole il processo di distribuzione e
vendita della stampa. A tal fine le Parti si
impegnano ad individuare le modalità attraverso le
quali procedere tempestivamente alla
informatizzazione della rete di
vendita.
Le parti potranno
formulare proposte in relazione alle forme
tecniche più efficaci per assicurare
l’adempimento, da parte delle Rivendite, di quanto
previsto al punto 7 dell’articolo 10, tra i
compiti dei punti di vendita, in relazione alla
prestazione delle garanzie.
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ART. 12
Quote e
comunicazioni sindacali
Le Organizzazioni
locali dei rivenditori e le Imprese di
distribuzione locale della stampa possono
raggiungere intese riguardanti la raccolta delle
quote sindacali e la diffusione di comunicazioni
presso la rete di vendita osservando criteri di
imparzialità tra le sigle
sindacali.
La distribuzione alle
Rivendite di comunicazioni di carattere sindacale,
che non devono essere in busta chiusa, può essere
effettuata dalle strutture – messe a disposizione
dal Distributore Locale e sostenute dagli Editori
– dedicate alla veicolazione del prodotto
editoriale in edicola, sempre che il messaggio
contenuto non si ponga in contrasto con i diritti
e gli interessi delle Aziende Editoriali e di
distribuzione.
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ART. 13
Permanenza dei
prodotti presso i punti
vendita
La permanenza dei
prodotti presso i punti di vendita segue i
seguenti criteri:
1.
i prodotti sino alla
periodicità di bimestrale devono essere richiamati
in resa all’uscita del numero successivo. In
mancanza dell’uscita del numero successivo il
richiamo resa deve
avvenire:
- a) entro il 10°
giorno dalla consegna nel caso di
settimanale;
- b) entro il 21°
giorno dalla consegna nel caso di
quindicinale;
- c) entro il 40°
giorno dalla consegna nel caso di
mensile.
Il termine di cui
sopra relativo al prodotto settimanale,
quindicinale e mensile viene elevato
rispettivamente al quindicesimo, al trentesimo e
al sessantesimo giorno dalla data di distribuzione
nel caso di numero doppio programmato o per
ritardo nell’attività produttiva, comunicato
tempestivamente alla rete di vendita, fermo
restando l’obbligo di richiamo in resa con il
numero successivo. Ai fini della identificazione
della periodicità, per le pubblicazioni con
periodicità mensile si intende un prodotto
editoriale periodico che immetta nel circuito
distributivo almeno 10 numeri
all’anno.
2.
I prodotti con
periodicità uguale o superiore al bimestrale e i
supplementi con prezzo di vendita autonomo
devono essere comunque richiamati in resa entro il
sessantesimo giorno dalla data di
distribuzione;
3.
gli inserti di pubblicazioni quotidiane e
periodiche non cedibili senza la pubblicazione di
riferimento, avviati separatamente con prezzo di
vendita, salvo diversa indicazione preventiva
dell’Editore al soggetto che svolge l’attività di
distribuzione, devono essere richiamati in
resa:
- a) entro 7 giorni
dalla loro consegna, se allegati ad un
quotidiano;
- b) alla scadenza
del periodo di permanenza delle pubblicazioni di
riferimento, se queste sono settimanali,
quattordicinali, quindicinali o comunque se
hanno una periodicità inferiore o uguale a
quella mensile.
L’editore dovrà
comunque richiamare tali inserti entro 60 giorni
dalla consegna.
4.
il primo numero dei nuovi prodotti editoriali
quotidiani e periodici – sino alla
periodicità settimanale – nonché delle nuove
pubblicazioni collezionabili può essere richiamato
in resa in occasione dell’uscita del terzo
numero;
5.
il prodotto che fa riferimento a servizi pubblici
è richiamato in resa all’uscita del numero
successivo;
6.
le figurine dovranno essere richiamate in resa
entro sei mesi dalla data di inizio della
distribuzione della raccolta, le carte da
collezione entro tre mesi;
7.
tutti i buoni, sconto o omaggio, saranno
richiamati con cadenza settimanale; il relativo
accredito dovrà essere contabilizzato sul primo
estratto conto utile. L’ultimo richiamo in resa
dei buoni da parte del soggetto che svolge
l’attività di distribuzione dovrà avvenire entro
il 15° giorno dalla data di scadenza della
promozione.
Decorsi tutti i
termini di richiamo in resa di cui al presente
articolo, il punto di vendita comunicherà al
soggetto che effettua la distribuzione locale la
presenza in edicola delle copie giacenti e non
richiamate. Entro quattro giorni dal ricevimento
della comunicazione il soggetto che effettua la
distribuzione locale provvederà al relativo
richiamo in resa.
Fermo restando il
principio sancito dal punto 5 dell’art. 10 nella
parte relativa ai compiti del rivenditore, in
nessun caso il rivenditore può effettuare la resa
prima del termine di permanenza del prodotto
editoriale. Tale possibilità è prevista solo in
caso di richiamo in resa anticipato da parte del
soggetto che svolge l’attività di distribuzione o
dietro richiesta
dell’editore.
Nota a
verbale Le Parti ritengono che
costituisce grave violazione degli accordi sulla
distribuzione delle pubblicazioni la prassi
diffusa fra alcune rivendite di porre in resa i
prodotti editoriali prima del termine di
permanenza concordato e sempre in assenza del
richiamo resa da parte del soggetto che svolge
l’attività di distribuzione locale, sottolineando
gli effetti negativi che la resa anticipata
produce sull’economia degli editori e di tutta la
filiera distributiva.
Tanto
premesso, le parti effettueranno un’attenta
analisi delle cause di tale fenomeno presso due o
più aree test in modo da identificare opportune
soluzioni dissuasive.
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ART. 14
Pagamento delle
forniture
Il prodotto, di
norma, deve essere pagato contestualmente alla
consegna, con le modalità ed entro i termini
pattuiti tra il soggetto che effettua l’attività
di distribuzione locale e la Rivendita,
scomputando l’equivalente delle copie invendute e
documentate come rese.
Nel caso di estratto
conto emesso dal soggetto che effettua l’attività
di distribuzione locale, comprensivo di più giorni
di fornitura, fermo restando quanto sancito al
comma precedente, lo stesso deve contenere il
valore delle copie fornite nei giorni del periodo
di riferimento e lo scomputo dell’equivalente
delle copie invendute e documentate come rese,
riferite agli stessi giorni del periodo
corrispondente di
fornitura.
I prodotti con
periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli
inserti di cui ai numeri 1. 2. dell’art. 13 per i
quali l’Editore richieda un tempo superiore di
permanenza rispetto a quello indicato
nell’articolo stesso nonché i prodotti
appartenenti alle lettere B e C di cui all’art. 7
sono pagati al ritiro della
resa.
Una permanenza
straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2.
dell’art. 13 anche su richiesta delle OO.SS. dei
rivenditori, può essere preventivamente
concordata. In tal caso l’importo relativo alle
forniture di tali inserti verrà addebitato nel
primo estratto conto
utile.
La prima fornitura
delle figurine, dei relativi album, delle carte da
collezione e degli eventuali raccoglitori è pagata
al ritiro della resa. Eventuali rifornimenti
saranno pagati contestualmente alla
consegna.
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ART. 15
Commissione
Nazionale
Viene costituita una
Commissione Nazionale alla quale partecipano le
Parti interessate alla rete di
diffusione.
Tale Commissione si
occupa di:
- assicurare la
corretta interpretazione delle norme
contrattuali;
- regolamentare
eventuali fattispecie non disciplinate
nell’Accordo Nazionale;
- studiare e proporre
iniziative volte a migliorare la professionalità
nella gestione delle Rivendite;
- monitorare il
sistema distributivo e diffusionale, proponendo
eventuali studi a livello macroeconomico della
dinamica delle variabili fondamentali del canale
di vendita sia quantitative
(venduto-reso-distribuito) che
qualitative.
Alla
Commissione potranno partecipare complessivamente
fino a dodici membri in rappresentanza di ogni
Parte firmataria del presente Accordo. In
ogni caso dovranno essere presenti, per quanto
riguarda le Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente Accordo, il Presidente o Segretario
Generale o un Segretario Nazionale munito di
poteri. Potrà essere invitato ad assistere chi sia
ritenuto interessato ai temi trattati nella
specifica riunione.
La Commissione avrà
sede presso gli uffici di Milano della F.I.E.G.
che ne assicura la segreteria e la presidenza, e
si riunirà su iniziativa del suo Presidente o su
richiesta di uno dei componenti della Commissione
entro 20 giorni dalla richiesta.
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ART. 16
Aggiornamento e
formazione dei rivenditori
Le Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente Accordo, nel
quadro degli obiettivi condivisi volti ad
accrescere il grado di professionalità della rete
dei punti di vendita esclusivi, si impegnano a
promuovere anno per anno, con l’accordo della
F.I.E.G., corsi di formazione rivolti ai
rivenditori finalizzati anche alla introduzione
delle nuove tecnologie in
edicola.
L’organizzazione di
tali corsi verrà curata dalle Organizzazioni dei
Rivenditori le quali congiuntamente,
relazioneranno annualmente alla F.I.E.G. che, a
fronte del servizio prestato, autorizzerà la
fatturazione alla Promopress 2000 S.r.l. di un
compenso, definito con Accordo a
latere.
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ART. 17
Organo di
Conciliazione e Garanzia
Viene istituito un
organo collegiale con lo scopo di definire anche
in via conciliativa, le controversie derivanti da
violazioni del presente Accordo o delle
risoluzioni della Commissione Nazionale istituita
dall’art. 15 secondo modalità, criteri e termini
previsti nel regolamento
attuativo.
Il collegio è
costituito da tre componenti permanenti nominati
dalle Delegazioni firmatarie con mandato
congiunto.
La sede dell’Organo è
a Milano presso la F.I.E.G., che ne assicura la
segreteria.
Entro trenta giorni
dalla sottoscrizione del presente Accordo, le
parti firmatarie indicheranno le personalità
componenti il Collegio ed approveranno il
regolamento.
L’Organo di
Conciliazione e Garanzia eroga sanzioni di
carattere pecuniario.
La riscossione delle
sanzioni e della quota fissa a carico del
ricorrente sono assicurate da Promopress 2000
S.r.l. che assolve le spese relative al
funzionamento dell’Organo, qualora risultassero
insufficienti i proventi delle sanzioni
pecuniarie.
L’attività
dell’Organo di Conciliazione e Garanzia avrà
inizio trascorsi tre mesi dalla data in cui
l’Accordo nazionale acquisterà
efficacia.
Prima dell’inizio
dell’attività dell’Organo eventuali liti derivanti
da violazioni del presente Accordo saranno
esaminate dalla Commissione Nazionale. Nei primi
tre mesi di attività dell’Organo la stessa
Commissione esaminerà in via preventiva tutti i
ricorsi fornendo la corretta interpretazione
dell’Accordo nazionale.
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ART. 18
Vigenza del
contratto e decorrenza
Il presente
Accordo nazionale ha validità sino al 31 dicembre
2009 (quattro anni). Al termine del secondo anno
di vigenza le Parti si riuniranno per verificare
la rispondenza delle attività previste dagli
accordi, con le possibili evoluzioni del prodotto
editoriale.
Alla scadenza il
contratto si intenderà rinnovato tacitamente di
anno in anno ove non sia stato disdettato da una
delle parti contraenti con lettera raccomandata e
con preavviso di sei mesi.
Durante il periodo di
vigenza del presente accordo le parti potranno
addivenire ad intese dirette ad integrare o a
modificare parte della
normativa.
La decorrenza del
presente accordo è a far data dal 1° gennaio 2006,
ove nel testo del medesimo non sia stata
espressamente prevista altra data. Dalla data di
decorrenza si intendono decaduti tutti gli accordi
precedenti, in contrasto con le normative del
presente testo e con il decreto legislativo
170/01.
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___.___
REGOLAMENTO
PER
L’ORGANO DI CONCILIAZIONE
E GARANZIA
PREAMBOLO
Oggetto
dell’accordo
Le Organizzazioni
firmatarie dell’Accordo nazionale sulla vendita
dei giornali quotidiani e periodici, unitamente
all’A.NA.DI.S. in qualità di aderente allo stesso
Accordo, ed alle rispettive Aziende associate, con
il presente regolamento attuano quanto stabilito
all’art. 17 dell’Accordo Nazionale del 19 maggio
2005 sulla vendita dei giornali quotidiani e
periodici.
A tale scopo le parti
convengono l’opportunità di proporre il ricorso
dei propri associati a tale procedimento che, pur
non derogando alla competenza ed alla
giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria,
ha come obiettivo la conciliazione o la decisione
sulle controversie tra gli associati e la garanzia
di corretta applicazione dell’Accordo. L’Organo
deciderà sulla base dei principi e del contenuto
dell’Accordo e delle sue eventuali
integrazioni e modificazioni eventualmente
sopravvenute ad opera della Commissione di cui
all’Art. 15, nonché delle norme
vigenti.
Le parti condividono
altresì il principio di automatica devoluzione
delle somme provenienti dall’applicazione del
presente regolamento a favore della Promopress
2000 S.r.l., società delegata dalle parti stesse
all’esecuzione del presente
regolamento.
Titolo I:
l’Organo
Articolo 1
Sede
dell’Organo
L’Organo competente
per l’irrogazione delle sanzioni ha sede in Milano
presso la Federazione Italiana Editori Giornali.
Può peraltro validamente operare anche in
Roma presso la Federazione Italiana Editori
Giornali. L’Organo è assistito da una segreteria,
il cui funzionamento è assicurato dalla
F.I.E.G..
Articolo
2
Competenza e composizione
dell’Organo
Le controversie
derivanti da violazioni dell’Accordo
nazionale o delle risoluzioni della Commissione
Nazionale saranno deferite all’Organo di
Conciliazione e Garanzia costituito da un Collegio
di tre componenti permanenti, di cui uno con
funzioni di coordinatore scelto dai membri stessi,
nominati con mandato congiunto delle parti
firmatarie del presente
regolamento.
Se nel corso del
mandato vengono a mancare uno o più componenti le
parti devono provvedere alla loro
sostituzione.
L’Organo rimane in
carica per tutta la vigenza dell’Accordo
Nazionale.
Nel corso
dell’incarico i membri dell’Organo non possono
intrattenere rapporti di lavoro di alcun genere
con le parti firmatarie del presente regolamento o
loro associati.
I membri non sono
revocabili, se non congiuntamente e con adeguata
motivazione.
Titolo II: instaurazione
del procedimento
Articolo
3
Promozione
dell’intervento dell’Organo
L’intervento
dell’Organo può essere richiesto da una o più
Amministrazioni editoriali o Imprese di
distribuzione locale o rivenditori anche
unitamente alle rispettive
associazioni.
L’istanza deve
contenere i seguenti
elementi:
- indicazione
dell’Organo al quale viene indirizzata la
richiesta;
- nome cognome o
ragione sociale e residenza o sede dell’istante
con elezione di domicilio;
- nome cognome o
ragione sociale e residenza o sede della parte
accusata di violazione;
- sintetica
esposizione in fatto;
- data e luogo della
violazione;
- data;
- sottoscrizione del
titolare o del rappresentante
dell’azienda;
- eventuale
indicazione dell’associazione di
riferimento;
- copia della
ricevuta di versamento di € 50 a favore di
Promopress 2000 S.r.l.. (diritto di segreteria)
per ogni parte accusata di violazioni, sino ad
un massimo di € 400.
La mancanza
anche di un solo elemento rende invalida la
richiesta.
La richiesta di
intervento deve essere contestualmente inviata a
cura dell’istante anche al soggetto contestato
senza necessità di ulteriori
atti.
La richiesta,
opportunamente documentata, deve essere depositata
presso la segreteria dell’Organo o fatta pervenire
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento , a
pena di irricevibilità, entro 60 giorni dalla
violazione.
La segreteria
trasmette senza ritardo alle parti contraenti
l’Accordo nazionale copia del ricorso
pervenuto.
Ciascun membro della
Commissione Nazionale può chiedere la convocazione
della stessa al fine di fornire all’Organo la
corretta interpretazione dell’Accordo Nazionale
con riferimento all’oggetto della
controversia.
La Segreteria
provvede alla fissazione della data del luogo e
dell’ora dell’udienza.
Copia del
provvedimento di fissazione dell’udienza è
comunicato a cura della Segreteria tempestivamente
alle parti presso le loro residenze o sedi o i
domicili eletti come indicate dall’istante nel
proprio atto introduttivo, con espresso
avvertimento ed invito al resistente a presentare
propria memoria scritta ed eventuale
documentazione nel termine di dieci giorni
dall’udienza. Tra la data di comunicazione del
provvedimento e la data dell’udienza deve
trascorrere un termine non inferiore a trenta
giorni.
Articolo
4
Risposta
della parte resistente
La parte resistente
può presentare all’Organo di conciliazione e
garanzia la propria risposta scritta che deve
contenere i seguenti elementi:
- indicazione
dell’Organo al quale viene indirizzata la
risposta;
- nome cognome o
ragione sociale e residenza o sede del
resistente con eventuale elezione di
domicilio;
- nome cognome o
ragione sociale dell’istante;
- data;
- sottoscrizione del
titolare o del rappresentante
dell’azienda;
- eventuale
indicazione dell’associazione di
riferimento;
La risposta della
parte resistente deve essere depositata presso la
segreteria dell’Organo o fatta pervenire a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di
irricevibilità, entro dieci giorni dalla data
fissata per l’audizione delle
parti.
La Segreteria dell’Organo
provvede a trasmettere alla parte ricorrente
l’atto di risposta della parte
resistente.
Articolo
5
Attività
e retribuzione dei componenti
dell’Organo
La retribuzione dei
tre componenti permanenti dell’Organo è
corrisposta da Promopress 2000 S.r.l. nella
misura complessiva di € 1.500 per ogni singola
seduta. Per l’attività prestata al di fuori della
seduta non è prevista retribuzione o rimborso
spese.
L’organo, qualora
adito, si riunisce una volta al mese, ad
esclusione dei mesi di agosto e dicembre, per
esaminare le istanze, tranne quelle pervenute
negli ultimi venti giorni.
Titolo III:
procedura
Articolo
6
Istruttoria
La segreteria,
appena ricevuta la richiesta di intervento,
rimette immediatamente gli atti
all’Organo.
L’Organo può disporre
l’espletamento di ogni mezzo istruttorio e a tale
scopo dà disposizioni alla segreteria per
l’acquisizione di ogni atto od elemento ritenuto
utile. L’Organo può avvalersi di consulenti
tecnici.
In nessun caso sono
ammessi il giuramento decisorio, suppletorio o
estimatorio.
In caso di mancata
fornitura degli atti od elementi da parte dei
soggetti ai quali è stata rivolta la richiesta nei
quindici giorni successivi, l’Organo dispone la
trattazione secondo le modalità di cui al
successivo articolo 8 ovvero pronuncia la
decisione, per la quale si osservano le
disposizioni di cui al successivo articolo
9.
Articolo 7
Rappresentanza
Le parti
possono intervenire personalmente o farsi
rappresentare da un procuratore, eventualmente
assistite da un libero
professionista.
Articolo 8
Trattazione
All’udienza le parti
devono comparire personalmente o a mezzo di
procuratori muniti di delega anche a
conciliare.
Ove la parte
resistente non compaia, l’Organo verifica la
regolarità della comunicazione, disponendo, in
caso di irregolarità, la rinnovazione della
comunicazione .
L’assenza della parte
ricorrente sarà ritenuta dall’Organo
manifestazione di rinuncia al
ricorso.
Viene ascoltato prima
l’istante e quindi la parte resistente che, in
ogni caso, potrà esporre oralmente le sue
conclusioni per ultima. In nessun caso è ammessa
più di una replica.
L’Organo tenta la
conciliazione delle parti. Se la conciliazione
riesce la segreteria dell’Organo redige verbale di
conciliazione.
Se la conciliazione
non riesce l’Organo invita le parti a precisare
definitivamente i fatti che ciascuna pone a
fondamento delle domande e a discutere la
controversia assegnando, ove richiesto anche da
una sola di esse, un termine per la presentazione
di memorie e prove non superiore a 10 giorni ed un
ulteriore termine non superiore a 5 giorni, per
repliche.
Titolo IV: la
decisione
Articolo
9
Deliberazione e
requisiti della decisione
Il Collegio,
non appena ritenga di essere in possesso di ogni
elemento utile per la decisione, adotta la
pronuncia sulla richiesta.
La decisione è
deliberata a maggioranza di voti dai componenti
anche in luogo diverso dalla sede dell’Organo e
viene redatta per iscritto.
La decisione può
essere sottoscritta dai componenti dell’Organo di
conciliazione e garanzia in tempi e luoghi
diversi.
Le sottoscrizioni dei
componenti dell’Organo possono risultare da
esemplari diversi della decisione, purché
dichiarati tra loro conformi dalla
Segreteria.
L’Organo deve
motivatamente pronunciarsi su tutte le domande che
costituiscono il merito della
controversia.
La segreteria
mantiene la raccolta delle decisioni, sia sul
merito, sulla procedura, sulle rinunzie,
interlocutorie ed ogni altra decisione, in ordine
cronologico nonché un registro cronologico firmato
ed un repertorio alfabetico delle decisioni
medesime.
Articolo
10
Termine di deposito
della decisione
La decisione viene
depositata dall’Organo presso la Segreteria entro
15 giorni dall’udienza di trattazione o dalla
scadenza assegnata per il deposito delle
repliche.
Il termine è
prorogato dall’Organo quando ricorrano giusti
motivi.
La Segreteria
trasmette copia della decisione a ciascuna parte
ed alla Commissione di cui all’articolo 15 senza
ritardo assicurando comunque la messa a
disposizione di un originale alla parte
interessata.
Articolo
11
Sanzioni
Con la pronuncia, che
riconosce la responsabilità delle violazioni
accertate rispetto agli obblighi gravanti sulle
parti ai sensi dell’Accordo vigente al momento
della violazione, viene irrogata la sanzione
pecuniaria che non deve essere inferiore o
superiore alle seguenti misure minime e
massime:
- nei confronti delle
Amministrazioni editoriali da un minimo di €
1.000 ad un massimo di € 5.000;
- nei confronti dei
distributori locali, da un minimo di € 400 ad un
massimo di € 2.000;
- nei confronti delle
rivendite da un minimo di € 100 ad un massimo di
€ 500.
La sanzione viene
commisurata alla gravità e alla consistenza
temporale ed economica della violazione, nonché
all’esistenza di cause limitative della
responsabilità.
Le sanzioni possono
essere aumentate sino al doppio della misura
massima in caso di recidiva
specifica.
Con la pronuncia che
accerta l’assenza di responsabilità del resistente
è ammessa l’eventuale proponibilità del ricorso
nei confronti dei terzi; in tal caso il termine di
cui all’art. 3 comma 4 decorre dalla
pronuncia.
Articolo
12
Esecuzione della
decisione
La decisione è
esecutiva.
La parte sanzionata è
tenuta al pagamento della somma entro e non oltre
60 giorni dal ricevimento della comunicazione
della decisione.
Immediatamente dopo
il deposito ed in difetto di adempimento della
parte tenuta al pagamento della sanzione nei
termini di cui al precedente comma 1 la decisione
viene inviata a Promopress 2000 S.r.l.
destinataria del pagamento della sanzione a norma
dell’articolo 17 dell’Accordo
nazionale.
La decisione può
tuttavia essere annullata dalla Commissione
Nazionale qualora contrasti con lo spirito o la
lettera dell’Accordo nazionale.
La stessa Commissione
può chiedere all’Organo di riformulare la
decisione uniformandosi alla corretta
interpretazione dell’Accordo.
In entrambi i casi
Promopress 2000 S.r.l. provvederà alla
restituzione degli importi eventualmente versati a
titolo di sanzione.
La società provvede
anche alla liquidazione di ogni onere relativo al
funzionamento dell’Organo.
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AGGIORNAMENTO
E FORMAZIONE DEI
RIVENDITORI
(art.16
dell’Accordo nazionale sulla vendita di giornali
quotidiani e periodici)
Articolo 1 –
PREAMBOLO
Le organizzazioni
firmatarie con il presente accordo regolano e
danno attuazione a quanto previsto dall’art. 16
dell’Accordo nazionale sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici.
Articolo 2 – SCOPO
DELLE QUOTE DI SERVIZIO
Il comparto
editoriale, anche alla luce delle nuove norme
contrattuali delle tecnologie disponibili e dei
mutamenti avvenuti all’interno delle tipologie di
prodotto editoriale fornito alla rete di vendita,
ritiene necessario l’accrescimento della
professionalità dei giornalai.
In questo quadro le
Aziende fornitrici di prodotto editoriale sono
favorevoli a mettere a disposizione risorse
economiche atte a promuovere corsi di formazione e
di aggiornamento che dovranno essere organizzati a
cura delle Organizzazioni Sindacali dei
Rivenditori oppure da Società da queste indicate
(di seguito anche
“Organizzatori”).
Tali corsi di
formazione e/o aggiornamento dovranno riguardare i
seguenti temi:
- La normativa di
settore comprendendo in essa anche quanto
previsto nel nuovo accordo
nazionale;
- informatizzazione
del punto vendita;
- Contabilità e
fiscalità;
- Esposizione del
prodotto e rapporti con la
clientela;
- L’organizzazione
della filiera distributiva.
Articolo 3 – MODALITA’
DI ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
I corsi, da
programmarsi in un’ottica semestrale, potranno
essere organizzati in maniera disgiunta o
congiunta da parte di uno o più
Organizzatori.
Dovranno essere corsi
di natura collettiva e coinvolgere un numero
minimo di 8 rivenditori e un massimo di 16 per
ogni sessione di corso. Ogni sessione non dovrà
essere inferiore a quattro mezze giornate oppure a
16 ore complessive.
Ai rivenditori dovrà
essere consegnato un attestato del corso
effettuato.
Articolo 4 –
APPROVAZIONE DEL CORSO
Gli Organizzatori
presenteranno congiuntamente alla F.I.E.G. un
piano preventivo dei corsi da tenersi nel semestre
successivo.
Tale piano dovrà
contenere per ogni sessione di
corsi:
- Luogo, data e orari
in cui sarà tenuto;
- Numero massimo e
minimo dei partecipanti previsto;
- Argomenti
trattati;
- Docenti
coinvolti;
- Target di
rivenditori esclusivi coinvolti;
- Organizzazione
Sindacale o Società
Organizzatrice;
- Costi del corso per
partecipante o per sessione
I piani dovranno
pervenire alla F.I.E.G. per ogni anno di
riferimento, entro il 15 ottobre per i corsi
da tenersi nel periodo primo gennaio – trenta
giugno ed entro il 15 aprile per il periodo primo
luglio – 31 dicembre.
Entro 15 giorni dal
ricevimento del piano F.I.E.G. farà pervenire
l’eventuale approvazione.
Rappresentanti del
comparto editoriale potranno presenziare ai corsi,
come pure partecipare in qualità di relatori o
docenti.
Articolo 5 – MODALITA’
DI EROGAZIONE DEGLI IMPORTI
Successivamente
all’approvazione dell’autorizzazione, la F.I.E.G.
o una società incaricata dalla stessa erogherà il
30% dell’importo richiesto per l’effettuazione del
corso, dietro presentazione di relativa fattura da
parte dell’Organizzatore.
Il restante importo
verrà liquidato all’atto di presentazione dei
seguenti documenti:
- Elenco dei
partecipanti;
- Dichiarazione del
legale rappresentante dell’Organizzatore della
corretta effettuazione del corso, controfirmata
dal responsabile dell’Organizzazione Sindacale a
cui tale Società fa riferimento;
- Fattura a
saldo.
I documenti di cui
sopra dovranno essere trasmessi entro il 15 luglio
per i corsi tenuti nel primo semestre di ogni anno
ed entro il 15 gennaio dell’anno successivo per i
corsi tenuti nel secondo
semestre.
La società incaricata
dalla F.I.E.G. effettuerà il pagamento entro 15
giorni dal ricevimento della
documentazione.
Articolo 6 – LIMITI DI
NATURA ECONOMICA
Le Aziende indicate
dall’art. 2 fissano in € 500.000 annui l’importo
massimo erogabile per la sovvenzione dei corsi
sopra descritti per gli anni completi di vigenza
del contratto. Tale importo massimo potrà essere
aumentato, trascorsi due anni dall’inizio della
vigenza dell’accordo, fino a un massimo del 20%,
per il terzo e quarto anno, nel caso in cui si
siano raggiunti nell’organizzazione dei corsi
tangibili e incontrovertibili
risultati.
Nel caso in cui in un
esercizio non fossero organizzati un numero
sufficiente di corsi per riconoscere tale importo,
questo non sarà aggiunto alle disponibilità
dell’anno successivo.
In ogni caso ogni
corso non dovrà prevedere un contributo per
partecipante superiore a 250
euro.
Per i primi dodici
mesi di vigenza dell’accordo, il cinquanta per
cento della cifra massima annua erogabile potrà
essere destinato all’organizzazione di incontri da
tenersi anche in forma assembleare o congressuale
aventi lo scopo di esporre e spiegare ai
rivenditori la normativa contrattuale appena
controfirmata. Il calendario delle riunioni dovrà
essere comunque preventivamente presentato
congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali
firmatarie dell’accordo alla
F.I.E.G..
All’atto della
approvazione del piano, che dovrà avvenire entro i
quindici giorni successivi, F.I.E.G. o la società
da essa incaricata provvederà alla liquidazione di
125.000 euro. Il saldo, cioè gli ulteriori 125.000
€, verrà erogato al termine del sesto mese di
vigenza dell’accordo nazionale.
Per i primi
ventiquattro mesi di vigenza dell’accordo
nazionale, una quota pari al cinquanta per cento
della cifra annua stanziata verrà erogata a fronte
degli investimenti necessari da attuarsi a cura
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie
dell’Accordo Nazionale per permettere alle stesse
di creare le strutture che poi si occuperanno
dell’effettuazione dei corsi.
Le Organizzazioni
Sindacali percepenti tali fondi presenteranno alla
F.I.E.G. il criterio di ripartizione degli
stessi.
I fondi verranno
erogati come segue: 250.000 € al termine del
dodicesimo mese di vigenza dell’accordo nazionale
e 250.000 € al termine del diciottesimo mese di
vigenza dello stesso.
L’erogazione di tutti
gli importi di cui al presente regolamento sono
subordinati alla presentazione di idonea
documentazione fiscale, cioè fattura, e al
rispetto delle norme contenute nel presente
regolamento.
^
^
^
___.___
Adesione
A.NA.DI.S.
In Roma il 19 maggio
2005, l’Associazione Nazionale Distributori Stampa
(A.NA.DI.S.), innanzi alle Parti firmatarie
dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici
preso
atto
- che in data 26
marzo 2002 è stata avviata dalla Delegazione
Editoriale e dalle Organizzazioni di categoria
dei rivenditori di giornali quotidiani e
periodici la trattativa di rinnovo dell’Accordo
Nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani
e periodici;
- che a tale
trattativa hanno partecipato i rappresentanti
dell’A.NA.DI.S. come membri della Delegazione
Editoriale;
- che in data 18
aprile 2005 è stato sottoscritto il nuovo
Accordo Nazionale il cui testo è allegato in
copia al presente atto;
dichiara
di aderire
all’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici sottoscritto in data 18
aprile 2005 e alle intese correlate in condizione
di reciprocità nei confronti delle Parti
firmatarie dello stesso Accordo, impegnandosi ad
osservare e a far osservare alle aziende associate
le norme contenute nell’Accordo stesso e nelle
intese correlate.
A.NA.DI.S.
Firma per
accettazione delle condizioni di
adesione
Federazione Italiana Editori
Giornali
SI.NA.G.I. Aff.
S.L.C.-C.G.I.L.
C.I.S.L.-GIORNALAI
U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI
S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO
FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI
U.SI.A.GI.-UGL
^
___.___
Adesione
U.S.P.I.
In Roma il 19 maggio
2005, l’Unione Stampa Periodica Italiana
(U.S.P.I..),innanzi alle Parti firmatarie
dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici
preso
atto
- che in data 18
aprile 2005 si è conclusa la trattativa avviata
dalla delegazione editoriale e dalle
Organizzazioni di categoria dei rivenditori di
giornali quotidiani e periodici per il rinnovo
dell’Accordo Nazionale sulla vendita dei
giornali quotidiani e periodici;
- che in data 18
aprile 2005 è stato sottoscritto il nuovo
Accordo Nazionale il cui testo è allegato in
copia al presente atto;
dichiara
- di aderire
all’Accordo Nazionale sulla vendita dei giornali
quotidiani e periodici sottoscritto in data 18
aprile 2005 e alle intese correlate impegnandosi
ad osservare e a far osservare alle Aziende
associate le norme contenute nell’Accordo stesso
e nelle intese correlate, anche tramite
opportune comunicazioni.
U.S.P.I.
Firma per
accettazione delle condizioni di
adesione
Federazione Italiana Editori
Giornali
SI.NA.G.I. Aff.
S.L.C.-C.G.I.L.
C.I.S.L.-GIORNALAI
U.I.L.Tu.C.S.-GIORNALAI
S.N.A.G.-CONFCOMMERCIO
FE.NA.G.I.-CONFESERCENTI
U.SI.A.GI.-UGL
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